CARPENTERIA METALLICA
REGOLAMENTO

1 - Costituzione e Scopi

1.1. E' costituita fra i Soci dell'ACAI la Sezione Costruttori Italiani di Carpenteria Metallica, detta più brevemente "Carpenteria", che riunisce le industrie italiane esercenti l'attività di fabbricazione e vendita di carpenterie metalliche e/o suoi componenti (acciaio e altri metalli) con o senza progettazione e/o montaggio.
1.2. La Sezione non persegue scopo di lucro. Essa si propone di:
- tutelare gli interessi della categoria, promuovendo ed appoggiando tutte le iniziative ritenute più opportune a tale scopo;
- rappresentare la categoria a livello nazionale e internazionale, in particolare per ciò che concerne i problemi economici, tecnici e normativi riguardanti le carpenterie metalliche;
- curare l'osservanza, da parte delle associate, delle vigenti norme per la fabbricazione e l'impiego di strutture metalliche;
- tutelare l'interesse delle aziende associate contro ogni forma di violazione da parte dei costruttori di strutture c.s. delle anzidette norme;
- promuovere tutte le iniziative per la diffusione e l'affermazione del prodotto;
- curare l'osservanza, da parte delle associate, del rispetto del codice di comportamento deontologico che è parte integrante del presente regolamento.

2. Requisiti di appartenenza allo Sezione

2.1. Fanno parte della Sezione "Carpenteria" tutte le aziende associate all'ACAI che, avendo i requisiti richiamati all'art. 1, ne facciano richiesta.
L'iscrizione delle associate avviene su domanda scritta di ammissione all'ACAI nella Sezione Costruttori Italiani di Carpenteria Metallica.
Nella domanda devono essere indicati tutti i dati aziendali (ragione sociale, legale rappresentante, iscrizione alla CCIAA, data di costituzione e numero dei dipendenti) e sufficienti notizie atte a dimostrare il possesso dei requisiti di appartenenza alla Sezione.
La domanda di ammissione deve altresì contenere l'accettazione espressa sia dello Statuto ACAI sia del presente Regolamento, nonché delle Norme Comportamentali che contraddistinguono l'attività delle aderenti.
L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Assemblea di Sezione.
2.2. Cessa di far parte della Sezione, previa delibera del Comitato Direttivo, l'associata:
- che sia dichiarata fallita o ammessa a procedura di concordato preventivo;
- che cessi la propria attività nello specifico settore;
- che venga espulsa;
- che venga esclusa per morosità nel pagamento delle quote associative a norma dell'art. 7;
- che abbia presentato dimissioni (recesso) con lettera raccomandata entro il 31 ottobre per avere effetto l'anno successivo.
Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti, compreso il pagamento dei contributi e di ogni altro impegno pecuniario assunto (v. art. 7 punto b dello statuto ACAI).

3. Quote associative e fondo cassa Sezione

3.1. Ferme restando le quote associative ACAI, per il migliore conseguimento delle proprie finalità associative, la Sezione gestisce un proprio fondo autonomo, che è amministrato dal Comitato Direttivo ed è formato dalle quote associative di gruppo e da altre eventuali contribuzioni a carico delle associate.
3.2. Le quote associative vengono ogni anno determinate dall'assemblea ordinaria delle associate di cui all'art. 13 dello Statuto ACAI su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Direttivo può richiedere a tutte le associate, previa deliberazione dell'assemblea, altre contribuzioni integrative per particolari esigenze associative di carattere straordinario e improrogabile.
Ogni associata è tenuta al pagamento delle quote annue deliberate dall'assemblea.
In caso di cessazione del vincolo associativo per una qualsiasi delle cause previste dal punto 2.2, l'associata resta vincolata al pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso.
3.3. Le quote associative devono essere corrisposte al Comitato Direttivo del Gruppo entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora, decorso tale termine, l'associata non provveda al pagamento della quota a suo carico, neppure a seguito del richiamo scritto da parte del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo stesso ne delibera l'esclusione dalla Sezione, salvo il diritto di quest'ultima di ricorrere alle vie legali per il recupero degli importi dovuti.
3.4. L'Associata che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte del Gruppo, non conserva alcun diritto sui fondi associativi.

4. Organi della Sezione


4.1. La Sezione è retta da un Comitato Direttivo, composto da un Presidente e da tre membri effettivi, che vengono nominati dall'assemblea ordinaria delle associate di cui all'art. 4.4 e restano in carica per due anni.
I Consiglieri sono rieleggibili, il Presidente non può essere rieletto per più di una volta consecutiva (cioè con un massimo di quattro anni).
4.2. Il Comitato Direttivo è investito dei poteri necessari per rappresentare la Sezione.
Tali poteri sono esercitati dal Presidente e, in sua assenza, da uno dei Consiglieri designato dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare i programmi della Sezione secondo le direttive impartite dall'Assemblea, nonché di svolgere ogni azione e iniziativa da esso ritenuta più opportuna per il raggiungimento degli scopi sociali.
Il Comitato Direttivo rende conto del proprio operato alla assemblea delle associate.
4.3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Ogni Consigliere ha il diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
4.4. L'Assemblea ordinaria di Sezione, che viene convocata dal Presidente, discute sulla relazione del Comitato Direttivo relativa alla passata gestione, provvede alla nomina delle cariche sociali, emana le direttive per l'attuazione dei programmi, delibera su eventuali spese particolari a carico della Sezione e ne determina la relativa copertura.
L'assemblea delle associate può essere convocata in sede straordinaria quando il Comitato Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo delle associate.
4.5. Le assemblee sono convocate mediante avviso scritto alle associate, via fax e e-mail. Nell'avviso sarà contenuto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le assemblee sono validamente costituite, in unica convocazione, quale che sia il numero delle associate presenti e deliberano a maggioranza e senza formalità. Ogni azienda ha diritto ad un solo voto, sono ammesse le deleghe.
Per le modifiche del presente Regolamento o per lo scioglimento della Sezione, l'assemblea non è validamente costituita se non siano presenti almeno la metà più una delle associate e la deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 2/3 delle associate presenti. Delle deliberazioni assunte dall'assemblea farà fede il libro dei verbali firmato dal Presidente.

5. Disciplina delle associate


5.1. Ogni associata è impegnata ad uniformarsi, nell'esercizio delle sue attività, alle vigenti norme di legge.
5.2. Ove riceva una segnalazione di inadempienza alle autorizzazioni o alle normative in vigore commessa da una associata, il Comitato Direttivo nomina fra i suoi membri un relatore con ampia facoltà di indagine e ispezione e fissa la data della seduta per la discussione, informandone telegraficamente l'associata con almeno cinque giorni di preavviso. Nel giorno fissato, il Comitato, sentiti il relatore e l'associata ed assunte le informazioni del caso, adotta le proprie decisioni
5.3. Qualora ritenga che l'associata si sia resa responsabile dell'inadempienza contestatale, il Comitato Direttivo applica nei suoi confronti, a seconda della gravità del caso e dell'esistenza di precedenti infrazioni, le seguenti sanzioni.
a) ammonizione scritta;
b) ammonizione come al punto a) e contemporanea segnalazione al Ministero competente e/o all'Ispettorato del Lavoro;
c) radiazione dell'associata dalla Sezione.

6. Scioglimento del Gruppo

6.1. Addivenendosi, in qualsiasi momento, allo scioglimento del Gruppo, i fondi residui dopo le ultime operazioni di liquidazione verranno devoluti all'ACAI.
6.2. Per quant'altro non specificatamente disposto dal presente Regolamento si fa riferimento allo statuto ACAI.