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CARPENTERIA METALLICA
REGOLAMENTO
1 - Costituzione e Scopi
1.1. E' costituita fra i Soci dell'ACAI la Sezione
Costruttori Italiani di Carpenteria Metallica, detta più
brevemente "Carpenteria", che riunisce le industrie
italiane esercenti l'attività di fabbricazione
e vendita di carpenterie metalliche e/o suoi componenti (acciaio
e altri metalli) con o senza progettazione e/o montaggio.
1.2. La Sezione non persegue scopo di lucro. Essa si propone
di:
- tutelare gli interessi della categoria, promuovendo
ed appoggiando tutte le iniziative ritenute più opportune
a tale scopo;
- rappresentare la categoria a livello nazionale e internazionale,
in particolare per ciò che concerne i problemi economici,
tecnici e normativi riguardanti le carpenterie metalliche;
- curare l'osservanza, da parte delle associate,
delle vigenti norme per la fabbricazione e l'impiego
di strutture metalliche;
- tutelare l'interesse delle aziende associate contro
ogni forma di violazione da parte dei costruttori di strutture
c.s. delle anzidette norme;
- promuovere tutte le iniziative per la diffusione e
l'affermazione del prodotto;
- curare l'osservanza, da parte delle associate,
del rispetto del codice di comportamento deontologico che
è parte integrante del presente regolamento.
2. Requisiti di appartenenza allo Sezione
2.1. Fanno parte della Sezione "Carpenteria" tutte
le aziende associate all'ACAI che, avendo i requisiti
richiamati all'art. 1, ne facciano richiesta.
L'iscrizione delle associate avviene su domanda scritta di
ammissione all'ACAI nella Sezione Costruttori Italiani di
Carpenteria Metallica.
Nella domanda devono essere indicati tutti i dati aziendali
(ragione sociale, legale rappresentante, iscrizione alla CCIAA,
data di costituzione e numero dei dipendenti) e sufficienti
notizie atte a dimostrare il possesso dei requisiti di appartenenza
alla Sezione.
La domanda di ammissione deve altresì contenere l'accettazione
espressa sia dello Statuto ACAI sia del presente Regolamento,
nonché delle Norme Comportamentali che contraddistinguono
l'attività delle aderenti.
L'ammissione dei soci viene deliberata dall'Assemblea
di Sezione.
2.2. Cessa di far parte della Sezione, previa delibera del
Comitato Direttivo, l'associata:
- che sia dichiarata fallita o ammessa a procedura di
concordato preventivo;
- che cessi la propria attività nello specifico
settore;
- che venga espulsa;
- che venga esclusa per morosità nel pagamento
delle quote associative a norma dell'art. 7;
- che abbia presentato dimissioni (recesso) con lettera
raccomandata entro il 31 ottobre per avere effetto l'anno
successivo.
Le dimissioni non esonerano il socio dagli impegni assunti,
compreso il pagamento dei contributi e di ogni altro impegno
pecuniario assunto (v. art. 7 punto b dello statuto ACAI).
3. Quote associative e fondo cassa Sezione
3.1. Ferme restando le quote associative ACAI, per il migliore
conseguimento delle proprie finalità associative, la
Sezione gestisce un proprio fondo autonomo, che è amministrato
dal Comitato Direttivo ed è formato dalle quote associative
di gruppo e da altre eventuali contribuzioni a carico delle
associate.
3.2. Le quote associative vengono ogni anno determinate dall'assemblea
ordinaria delle associate di cui all'art. 13 dello Statuto
ACAI su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Direttivo può richiedere a tutte le associate,
previa deliberazione dell'assemblea, altre contribuzioni integrative
per particolari esigenze associative di carattere straordinario
e improrogabile.
Ogni associata è tenuta al pagamento delle quote annue
deliberate dall'assemblea.
In caso di cessazione del vincolo associativo per una qualsiasi
delle cause previste dal punto 2.2, l'associata resta vincolata
al pagamento della quota sociale relativa all'anno in corso.
3.3. Le quote associative devono essere corrisposte al Comitato
Direttivo del Gruppo entro il 31 marzo di ogni anno. Qualora,
decorso tale termine, l'associata non provveda al pagamento
della quota a suo carico, neppure a seguito del richiamo scritto
da parte del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo stesso
ne delibera l'esclusione dalla Sezione, salvo il diritto di
quest'ultima di ricorrere alle vie legali per il recupero
degli importi dovuti.
3.4. L'Associata che, per qualsiasi motivo, cessa di far parte
del Gruppo, non conserva alcun diritto sui fondi associativi.
4. Organi della Sezione
4.1. La Sezione è retta da un Comitato Direttivo, composto
da un Presidente e da tre membri effettivi, che vengono nominati
dall'assemblea ordinaria delle associate di cui all'art. 4.4
e restano in carica per due anni.
I Consiglieri sono rieleggibili, il Presidente non può
essere rieletto per più di una volta consecutiva (cioè
con un massimo di quattro anni).
4.2. Il Comitato Direttivo è investito dei poteri necessari
per rappresentare la Sezione.
Tali poteri sono esercitati dal Presidente e, in sua assenza,
da uno dei Consiglieri designato dal Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare i programmi
della Sezione secondo le direttive impartite dall'Assemblea,
nonché di svolgere ogni azione e iniziativa da esso
ritenuta più opportuna per il raggiungimento degli
scopi sociali.
Il Comitato Direttivo rende conto del proprio operato alla
assemblea delle associate.
4.3. Il Comitato Direttivo è validamente costituito
con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Ogni Consigliere ha il diritto ad un voto e le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente o
di chi lo sostituisce.
4.4. L'Assemblea ordinaria di Sezione, che viene convocata
dal Presidente, discute sulla relazione del Comitato Direttivo
relativa alla passata gestione, provvede alla nomina delle
cariche sociali, emana le direttive per l'attuazione dei programmi,
delibera su eventuali spese particolari a carico della Sezione
e ne determina la relativa copertura.
L'assemblea delle associate può essere convocata
in sede straordinaria quando il Comitato Direttivo ne ravvisi
la necessità o quando ne sia fatta richiesta al Presidente
da almeno un terzo delle associate.
4.5. Le assemblee sono convocate mediante avviso scritto alle
associate, via fax e e-mail. Nell'avviso sarà contenuto
l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Le assemblee sono validamente costituite, in unica convocazione,
quale che sia il numero delle associate presenti e deliberano
a maggioranza e senza formalità. Ogni azienda ha diritto
ad un solo voto, sono ammesse le deleghe.
Per le modifiche del presente Regolamento o per lo scioglimento
della Sezione, l'assemblea non è validamente costituita
se non siano presenti almeno la metà più una
delle associate e la deliberazione deve essere assunta con
il voto favorevole di almeno 2/3 delle associate presenti.
Delle deliberazioni assunte dall'assemblea farà fede
il libro dei verbali firmato dal Presidente.
5. Disciplina delle associate
5.1. Ogni associata è impegnata ad uniformarsi, nell'esercizio
delle sue attività, alle vigenti norme di legge.
5.2. Ove riceva una segnalazione di inadempienza alle autorizzazioni
o alle normative in vigore commessa da una associata, il Comitato
Direttivo nomina fra i suoi membri un relatore con ampia facoltà
di indagine e ispezione e fissa la data della seduta per la
discussione, informandone telegraficamente l'associata con
almeno cinque giorni di preavviso. Nel giorno fissato, il
Comitato, sentiti il relatore e l'associata ed assunte le
informazioni del caso, adotta le proprie decisioni
5.3. Qualora ritenga che l'associata si sia resa responsabile
dell'inadempienza contestatale, il Comitato Direttivo applica
nei suoi confronti, a seconda della gravità del caso
e dell'esistenza di precedenti infrazioni, le seguenti sanzioni.
a) ammonizione scritta;
b) ammonizione come al punto a) e contemporanea segnalazione
al Ministero competente e/o all'Ispettorato del Lavoro;
c) radiazione dell'associata dalla Sezione.
6. Scioglimento del Gruppo
6.1. Addivenendosi, in qualsiasi momento, allo scioglimento
del Gruppo, i fondi residui dopo le ultime operazioni di liquidazione
verranno devoluti all'ACAI.
6.2. Per quant'altro non specificatamente disposto dal
presente Regolamento si fa riferimento allo statuto ACAI.
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